Alzi pure la mano chi è convinto di conoscere alla perfezione il codice della strada biciclette. Uscire in bici significa conoscere le norme di buona condotta necessarie alla convivenza stradale. In un’epoca in cui l’utilizzo delle due ruote è incoraggiato da radicali cambiamenti, con i Governi che si stanno adoperando con incentivi per promuoverne l’uso e l’adozione in Italia del Bonus Bici, imparare come ci si comporta in strada è essenziale. Il codice stradale biciclette non è però argomento semplice. Se già la definizione di velocipede sembra appartenere a un’era lontana, non aiuta neppure la frammentazione delle regole codice della strada in più articoli CdS.
Volendo semplificare al massimo la materia, il codice della strada velocipedi è quello che riguarda gli artt. 50, 68 e 182 Cds. Rispettare alla lettera le disposizioni contenute in questi quattro articoli, però, non è sufficiente. Per bici codice della strada si intende infatti anche tutto ciò che attiene al rispetto dei segnali e alla conoscenza delle regole basilari della circolazione, come ad esempio quelle relative alla precedenza (art. 145), al sorpasso (art. 148) e alla sosta (art. 158) dei veicoli. Nelle righe che seguono vediamo le disposizioni contenute nei tre articoli principali del codice strada bicicletta.
Articolo 50 CdS: cosa sono i velocipedi
Il codice della strada biciclette si “apre”, di fatto, con l’articolo 50 dedicato alla definizione di velocipedi. Contenuti nel titolo III del Cds, i velocipedi vengono definiti “i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare”. Viene inoltre stabilito che i velocipedi non possono superare 1,30 metri di larghezza, 3 metri di lunghezza e 2,20 metri di altezza.
Articolo 68 CdS: caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
Il codice della strada biciclette prosegue elencando le caratteristiche costruttive e funzionali e i dispositivi di equipaggiamento che devono possedere i velocipedi.
Il comma 1 stabilisce che i velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
- per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
- di un campanello per le segnalazioni acustiche;
- per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art.152, comma 1. Le disposizioni (comma 3) previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non vengono applicate ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Per quanto riguarda il trasporto di un bambino (comma 5), i velocipedi possono essere equipaggiati, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilire nel regolamento.
Sanzioni art. 68 Cds
Il comma 6 dispone che “chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell’articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97”. Nel comma 7 viene aggiunto che “chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168”. Il comma 8, infine, specifica che “chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l’omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682”.
Articolo 182 Cds: circolazione dei velocipedi
Il codice della strada biciclette raccoglie nell’articolo 182, contenuto nel titolo V dedicato alle norme di comportamento, le disposizioni più interessanti. Qui sono incluse tutte le disposizioni da osservare quando si circola in strada e l’utilizzo dei dispositivi obbligatori.
Circolazione
Per quanto riguarda la circolazione su strada (comma 1), si stabilisce che “i ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro”. Per quanto riguarda le piste ciclabili (comma 9), le bici “devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento”.
Condotta
Sulla condotta in sella (comma 2) “i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”. Inoltre (comma 4) “devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.
Abbigliamento
L’abbigliamento obbligatorio è incluso nel comma 9-bis, che specifica che “il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente del velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162”. La mancata osservanza di questa regola, come previsto dal Decreto interministeriale 22 dicembre 2010, tabella II, comporta una sanzione da 24 a 97 euro.
Trasporto e traino
Per traino (comma 3) e trasporto (commi 5, 6, 7 e 8) si sancisce che “ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo”. Il trasporto di altre persone sulla bicicletta è vietato “a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato.È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all’articolo 68, comma 5 […] I velocipedi (comma 6) appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest’ultimo […]
Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età”. Per il trasporto di oggetti e animali viene invece applicato l’articolo 170 CdS.
Sanzioni art. 182 CdS
Per quanto riguarda le multe, chiunque violi le disposizioni dell’articolo 182 è soggetto al pagamento di una somma da 25 a 99 euro. La sanzione sale da 41 a 168 euro per velocipedi costruiti ed omologati per trasportare altre persone oltre il conducente (comma 6).